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D.Lvo 08/07/2003 n. 1883. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne è fatta menzione nel prospetto informativo della rete. -Per gli articoli 81, 82 e 83 del trattato dell'Unione europea, vedi note all'art. 23. Art. 33. Analisi della capacità 1. L'analisi della capacità in caso di infrastruttura saturata mira a determinare le restrizioni di capacità di infrastruttura che impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre metodi volti al soddisfacimento di richieste di capacità supplementari. L'analisi individua i motivi della saturazione e le misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio. 2. L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla capacità di infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura può adottare misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocità e i miglioramenti dell'infrastruttura. 3. L'analisi della capacità deve essere completata entro sei mesi dal momento in cui l'infrastruttura è stata dichiarata saturata. Art. 34. Piano di potenziamento della capacità 1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacità. 2. Il piano di potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata e deve indicare a) i motivi della saturazione b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso. 3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure. 4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinate infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati a norma dell'articolo 32, cessa di esigere il pagamento della componente del canone legata alla densità di circolazione su tali infrastrutture e tratti infrastrutturali, qualora a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacità b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di potenziamento della capacità. 5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 può, previa approvazione dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di cui al medesimo comma, se a) il piano di potenziamento della capacità non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo b) le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide. Art. 35. Utilizzo delle tracce orarie 1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo degli operatori. 2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità. Disposizioni finali Art. 36. Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie 1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente Decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti. È fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonchè le pertinenti disposizioni fiscali e doganali. Art. 37. Organismo di regolazione 1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo. 2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonchè sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue a) prospetto informativo della rete b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20 d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corri spettivi per i servizi di cui all'articolo 20 e) rilascio del certificato di sicurezza f) controllo del rispetto delle norme e degli standard di sicurezza. 4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente Decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi. 5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata. 6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso. 7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale. 8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nota all'art. 37: -Per la direttiva n. 2001/14/CE vedi note alle premesse. Art. 38. Abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11. 2. Si intende fatto al presente Decreto ogni riferimento ai decreti di cui al comma 1, contenuto nel Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonchè nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal presente Decreto. Note all'art. 38: -Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.». -Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva n. 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura». L'art. 8, commi 3 e 5, soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e lo Stato, o le regioni. Tali servizi, in presenza di richiesta di capacità per altri servizi, non possono comunque assorbire l'intera capacità delle tratte e delle fasce orarie interessate b) ai servizi di trasporto ad alta velocità effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CEE. (Omissis). 5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CEE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili a) per garantire un buon livello di servizio pubblico b) per garantire un utilizzo efficace della capacità d'infrastruttura c) per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.». - Per il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, vedi note alle premesse. Art. 39. Clausola di cedevolezza espressa 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente Decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente Decreto. Note all'art. 39: - L'art. 117, quinto comma della Costituzione così recita: «Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da Legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». -Per le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, vedi note alle premesse. Art. 40. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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